Statuto dell'Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «RADICALI MARCHE»

Titolo I – Denominazione, sede, scopi e principi fondamentali

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

Denominazione: «Radicali Marche».

Sede legale: Civitanova Marche.

Durata: illimitata.

Articolo 2 – Natura e principi fondamentali

«Radicali Marche» è un'associazione politica liberale, liberista e libertaria, anti-ideologica e laica, che si richiama alla tradizione politica e ai principi di Radicali Italiani.

Opera nel territorio della Regione Marche con uno sguardo aperto alla dimensione europea e globale delle battaglie che promuove.

L'Associazione fonda la propria azione sui seguenti principi:

- la dignità di ogni persona e il pieno riconoscimento dei suoi diritti civili, sociali e umani;

- l'effettiva realizzazione dello Stato di diritto e il consolidamento della democrazia liberale;

- la laicità delle istituzioni;

- il metodo nonviolento, tra i principali strumenti di lotta politica dell'Associazione, insieme ad altri quali l'azione informativa e culturale, con l'esclusione in ogni caso del ricorso alla violenza;

- il metodo scientifico e razionale nell'elaborazione delle proprie posizioni;

- l'ideale federalista e degli Stati Uniti d'Europa;

- il rispetto e l'accoglienza delle diversità, senza alcuna discriminazione.

L'Associazione non ha un programma tematico predefinito né vincolante: si riconosce innanzitutto in un metodo e in un insieme di ideali, lasciando alle scelte della Direzione, di volta in volta assunte, l'individuazione delle battaglie specifiche da condurre anche fuori dal territorio regionale. Il Congresso approva la mozione politica generale e gli obiettivi annuali.

Articolo 2-bis – Simbolo

Il simbolo dell'Associazione è costituito da un cerchio con fondo bianco, all'interno del quale è raffigurata una rosa stilizzata.

Al di sotto della rosa compare la scritta «radicali» in caratteri minuscoli, e sotto di essa la dicitura «Marche», con iniziale maiuscola.

Titolo II – Gli iscritti e l'adesione

Articolo 3 – Ammissione e principio di adesione libera

Chiunque può aderire all'Associazione, senza alcuna discriminazione in ragione di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni personali o sociali, cittadinanza o nazionalità.

L'adesione è libera e volontaria e si perfeziona con la richiesta di iscrizione e il versamento della quota associativa annuale stabilita dalla Direzione.

La qualifica di iscritto decade automaticamente per il mancato versamento della quota associativa entro l'anno solare di riferimento.

Non sono previste sanzioni disciplinari, sospensioni o espulsioni interne fondate su opinioni o comportamenti comunque leciti, restando fermo quanto previsto dalle leggi vigenti, dal Codice civile e dal Codice penale della Repubblica italiana.

Ogni iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, con semplice comunicazione, ferma restando l'irripetibilità delle quote associative già versate.

L'iscrizione a Radicali Italiani è consigliata ma non costituisce condizione obbligatoria per l'adesione a «Radicali Marche».

Articolo 3-bis – Quota associativa

La Direzione stabilisce annualmente l'importo della quota associativa minima.

Titolo III – Gli organi dell'Associazione (mandato annuale)

Articolo 4 – Il Congresso annuale degli iscritti

Il Congresso annuale degli iscritti è l'organo che elegge le cariche associative: il Coordinatore, il Tesoriere e i restanti membri della Direzione.

Il Coordinatore convoca il Congresso annuale almeno otto (8) giorni prima della data fissata tramite e-mail all'indirizzo fornito all'atto dell'iscrizione o tramite pubblicazione sui canali ufficiali dell'Associazione, comunicando contestualmente l'Ordine del Giorno (OdG) in discussione. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre (3) giorni.

All'apertura dei lavori, il Congresso elegge a maggioranza semplice tra gli iscritti presenti un Presidente, al quale spetta il compito di dirigere imparzialmente il dibattito, garantire il rispetto dei tempi e gestire le operazioni di voto per tutta la durata della sessione.

Partecipano al Congresso, con diritto di voto, tutti gli iscritti in regola con la quota associativa. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, e in seconda convocazione – che deve essere fissata almeno ad un'ora di distanza rispetto alla prima – qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni del Coordinatore e del Tesoriere si svolgono a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza al primo turno, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, risultando eletto chi ottiene il maggior numero di voti. L'elezione dei restanti membri della Direzione avviene invece a maggioranza relativa, risultando eletti i candidati più votati fino alla copertura del numero di componenti stabilito. In caso di perdurante parità, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione.

Il Congresso si riunisce almeno una volta all'anno per il rinnovo delle cariche associative; può essere convocato in via straordinaria dalla Direzione in caso di vacanza anticipata di una carica.

Il Congresso approva altresì il rendiconto economico-finanziario annuale predisposto dal Tesoriere e delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti in Congresso.
Le riunioni del Congresso e della Direzione possono svolgersi anche in via telematica o in forma ibrida, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità del voto.

Articolo 5 – Il Coordinatore

Il Congresso annuale elegge, tra gli iscritti, il Coordinatore dell'Associazione. Il Coordinatore ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi; convoca il Congresso annuale, e convoca e presiede le riunioni della Direzione; cura l'esecuzione delle deliberazioni della Direzione e del Congresso e il coordinamento delle attività politiche e organizzative.
Il Coordinatore tiene aggiornato il Libro dei Verbali delle assemblee e il Libro degli Iscritti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Il Coordinatore ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, la tenuta dei predetti Libri e la funzione di verbalizzazione delle sedute a uno o più membri della Direzione o agli iscritti. Resta ferma la responsabilità del Coordinatore per la corretta tenuta e l'aggiornamento di tali registri.
La carica ha durata di un (1) anno, è rinnovabile ed è aperta a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.
In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito da un membro della Direzione da questa designato.

Articolo 6 – Il Tesoriere

Il Congresso annuale elegge, tra gli iscritti, il Tesoriere.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, cura la cassa, i libri contabili e la registrazione delle entrate e delle uscite. Predispone il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Congresso annuale degli iscritti per l'approvazione.

La carica ha durata di un (1) anno, è rinnovabile ed è aperta a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Coordinatore.

Articolo 7 – La Direzione

La Direzione è l'organo composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 a un massimo di 15, applicando indicativamente un rapporto di 1 membro ogni 10 iscritti.

Resta inteso che, indipendentemente dal numero di iscritti, il numero dei membri non potrà essere inferiore a 5 né superiore a 15.

Sono membri di diritto della Direzione il Coordinatore e il Tesoriere.

La Direzione ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nello svolgimento delle attività politiche e organizzative dell'Associazione, incluse l'individuazione delle linee politiche e delle battaglie specifiche da condurre sul territorio e non.

La Direzione si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. La Direzione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, arrotondata per eccesso all'unità intera, e in ogni caso con un minimo inderogabile di tre (3) membri.

In caso di parità nelle votazioni della Direzione, il voto del Coordinatore vale per lo spareggio.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, la Direzione delibera su tutte le materie di competenza dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

La carica ha durata di un (1) anno, è rinnovabile ed è aperta a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.

La convocazione avviene tramite e-mail o altro mezzo tracciabile con un preavviso minimo di 48 ore.

Articolo 8 – Rapporti con altre associazioni, comitati, partiti e movimenti

L'Associazione può collaborare, anche in forma strutturale e continuativa, con altre associazioni, comitati, partiti e movimenti che condividano, anche in parte, i principi e le finalità del presente Statuto.

Gli iscritti possono liberamente aderire ad altre associazioni, partiti o movimenti, oltre a sostenere singole battaglie da questi promosse, senza che ciò costituisca causa di incompatibilità con l'iscrizione a «Radicali Marche».

La Direzione può deliberare l'adesione dell'Associazione a reti, coordinamenti, federazioni o altre strutture associative, territoriali, nazionali o sovranazionali, compatibili con la natura di «Radicali Marche».

Articolo 8-bis – Sfiducia e dimissioni

Sfiducia: La mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore o del Tesoriere può essere presentata al Congresso straordinario se sottoscritta da almeno un terzo (1/3) degli iscritti in regola o dalla maggioranza assoluta dei componenti la Direzione.

La mozione di sfiducia è approvata dal Congresso straordinario con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti. In caso di approvazione, la carica decade con effetto immediato e si procede, nella medesima sede o in sede di successivo Congresso, a nuove elezioni.

Qualora la proposta di sfiducia sia formalizzata e il Coordinatore ometta di convocare il Congresso straordinario entro 15 giorni, la convocazione è effettuata d'ufficio dal Tesoriere o dalla Direzione.

Dimissioni: In caso di dimissioni, impedimento o decadenza di una carica monocratica (Coordinatore o Tesoriere), la Direzione nomina tempestivamente un facente funzione pro-tempore, destinato a esercitare le relative prerogative fino al successivo Congresso.

Qualora le cause di decadenza interessino la figura del Coordinatore, il potere di convocare d'urgenza la Direzione per procedere alla suddetta nomina spetta di diritto al Tesoriere, affinché si riunisca entro e non oltre 7 giorni dall'evento.

Titolo IV – Patrimonio, risorse economiche e scioglimento

Articolo 9 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, tra l'altro, dalle quote associative annuali, da eventuali contributi volontari, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dal Congresso. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 9-bis – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario annuale, una volta approvato, deve essere reso pubblico e consultabile online entro 30 giorni dall’approvazione.

Articolo 10 – Regolamenti Interni

Per disciplinare nel dettaglio gli aspetti organizzativi, le tempistiche di presentazione delle candidature, il funzionamento delle assemblee, le modalità operative di svolgimento del voto telematico, la redazione dei verbali e ogni altra procedura non esplicitamente normata dal presente Statuto, il Congresso o la Direzione possono approvare uno o più Regolamenti Interni.

Le disposizioni dei Regolamenti Interni non possono in alcun caso essere in contrasto con lo Statuto.

Art. 10-bis – Il Garante
Il Congresso elegge un Garante statutario, che non può ricoprire altre cariche associative. Il Garante vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e dirime le controversie tra gli organi dell'Associazione o tra iscritti, su istanza di parte. Le sue decisioni sono vincolanti per gli organi associativi. Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Versione PDF

Puoi scaricare e consultare lo statuto originale impaginato in formato PDF.

Scarica lo Statuto (PDF)